Nome, scopo e sede
art. 1
La “Sezione Svizzera della Commissione Internazionale
di giuristi”, “Section Suisse de la Commission
Internationale de Juristes”, “Schweizerische
Sektion der Internationalen Juristenkommission” è una
associazione ai sensi dell’art. 60 del Codice Civile
Svizzero.
art. 2
La Sezione Svizzera della Commissione Internazionale
di giuristi (International Commission of Jurists, ICJ) è un’associazione
a scopi non lucrativi per la promozione, a livello
nazionale e internazionale, della giustizia, dello
stato di diritto e dei diritti fondamentali degli individui.
Questi scopi sono perseguiti in collaborazione con le
attività della Commissione Internazionale di Giuristi,
e in particolare con manifestazioni pubbliche, pubblicazioni,
scambi di esperienze scientifiche e relazioni costanti con
le associazioni nazionali ed internazionali che perseguono
gli stessi scopi.
art. 3
La sede della commissione si trova al domicilio del presidente.
Adesione
art. 4
Possono divenire membri della Sezione Svizzera della
Commissione Internazionale di giuristi i giuristi di
nazionalità svizzera o domiciliati in Svizzera
a condizione che conoscano bene l’ordine giuridico
svizzero. L’ammissione si fa previa domanda
scritta ed è approvata dal Comitato. Nel caso
in cui la domanda fosse respinta si pronuncia l’Assemblea
Generale.
art. 5
Le dimissioni avvengono per lettera al Comitato tre mesi
prima della fine dell’anno. L’Assemblea
Generale può escludere un membro per comportamento
indegno alla sua qualità di membro.
Organi
art. 6
Gli organi dell’associazione sono
- L’Assemblea Generale
- Il Comitato
- Il Comitato di Gestione
- I Revisori
Assemblea Generale
art. 7
L’Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni anno
durante i primi sei mesi dell’anno.
Le Assemblee Generali straordinarie sono convocate su
richiesta del Comitato o dell’Assemblea Generale
o con domanda scritta e motivata di un decimo dei membri.
ll Comitato convoca l’Assemblea Generale. Lo fa
per iscritto almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea;
l’invito comprende l’ordine del giorno. In
caso di modifiche degli statuti il progetto di modifica
va allegato alla convocazione.
art. 8
L’Assemblea Generale è diretta dal presidente
o, in caso di impedimento, dal vicepresidente.
Le decisioni ed elezioni dell’Assemblea Generale
avvengono a maggioranza assoluta, a voto aperto o segreto.
Qualora per delle elezioni vi é necessità di
un secondo turno questo si farà a maggioranza
relativa.
Il presidente esercita il voto durante le elezioni, oltre
a ciò emette il voto soltanto a parità di
voti.
Per modifiche degli statuti e per la decisione di scioglimento
dell’associazione è richiesta la maggioranza
dei tre quarti, tranne per la modifica della quota sociale
(art. 15), per cui basta la maggioranza assoluta.
art. 9
L’Assemblea Generale è l’organo principale
dell’associazione con le competenze seguenti.
- Elezione e revoca del Comitato, del presidente
e dei revisori
- Delibera del rapporto annuo del Comitato
- Delibera dei conti annui e del rapporto dei revisori
- Decisione di scarico al Comitato
- Decisioni a proposito di domande di ammissione ricusate
dal Comitato (art. 4 cpv 2) e di esclusioni (art. 5
cpv 2)
- Modifica degli statuti
- Scioglimento dell’associazione
Mozioni di membri individuali che vanno sottoposte all’Assemblea
Generale dovranno essere inoltrate al Comitato al meno
due settimane prima dell’Assemblea.
Comitato
art. 10
Il Comitato si compone di almeno 5 membri. Il presidente è pure
presidente dell’Associazione. Il Comitato
ed il presidente sono eletti per una durata di tre anni
e soni rieleggibili. I membri del Comitato
devono provenire dalle diverse regioni del
paese e rappresentare diverse professioni.
Il Comitato si riunisce a seconda delle necessità o
su richiesta di un membro.
Il Comitato prende le decisioni a maggioranza dei membri
presenti. Il presidente partecipa al voto; in caso di
parità di voti il suo voto è preponderante.
Sono ammesse decisioni per via epistolare a meno che
un membro del Comitato chieda la delibera in riunione.
Per una decisione per via epistolare è necessario
l’accordo di tutti i membri del Comitato.
art. 11
Sono di competenza del Comitato tutti gli oggetti che
non siano demandati, per legge o dagli statuti, ad
un altro organo.
Salvo quanto previsto all’art. 9 cifra 1 il Comitato
si costituisce da se. Stabilisce il diritto di firma.
Può nominare un segretario generale che partecipa
alle riunioni del Comitato e del Comitato di Gestione
con voto consultativo. Il Comitato decide e sorveglia
le pubblicazioni dell’Associazione. L’attività nel
Comitato non è remunerata. I membri hanno diritto
al rimborso delle spese.
Comitato di Gestione
art. 12
Il Comitato può nominare un Comitato di Gestione
che sarà composto da almeno tre membri del Comitato.
Il Comitato di Gestione si occupa degli affari correnti
dell’associazione e svolge gli incarichi conferitigli
dal Comitato. Per dei compiti particolari il Comitato
può incaricare dei gruppi di lavoro o delle persone
singole che non devono essere membri dell’Associazione.
Revisori
art. 13
La durata della carica di revisore è di due anni;
i revisori possono essere rieletti. I revisori esaminano
i conti dell’Associazione.
.
Mezzi dell'Associazione
art. 14
Le quote sociali dei membri, contributi di enti pubblici
e i contributi di terzi costituiscono i mezzi finanziari
dell’Associazione. I membri dell’Associazione
non rispondono personalmente per gli impegni dell’Associazione,
queste saranno garantite unicamente dal patrimonio
sociale.
art. 15
La quota sociale annua è di Fr. 100.-, per studenti
Fr. 30.-
Conti
art. 16
I conti saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno, la
prima volta il 31 dicembre 1992.
art. 17
In caso di dissoluzione dell’Associazione l’Assemblea
Generale decide dell’utilizzazione dei mezzi finanziari
su proposta del Comitato; comunque il patrimonio sarà devoluto
ad una organizzazione di utilità pubblica esente
da tasse che persegue gli stessi o analoghi scopi.
Disposizioni finali
art. 18
I presenti statuti entrano in vigore il giorno della
loro adozione da parte dell’Assemblea costituente
il 24 maggio 1991; sono stati modificati dall’Assemblea
Generale del 27 giugno 2002 e dall'Assemblea Generale
del 14 giugno 2007.
Per i fondatori :
dott Philippe Abravanel, dott. Katharina Sameli, Prof.
dott. Daniel Thürer
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